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16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti   Data : 24/04/2017
Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti
Con il decreto legge approvato in data 11.4.2017, il Consiglio dei Ministri estende l'ambito applicativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che, per le operazioni coinvolte, i cessionari e committenti non corrispondano l'IVA ai propri fornitori, bensì provvedano ad assolvere l'imposta in via diretta nei confronti dell'Erario.
Lo speciale meccanismo ex art. 17-ter del DPR 633/72 viene esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).
Inoltre, a differenza della precedente versione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, sono ricomprese nella speciale disciplina tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009.
Infine, sul fronte dei "fornitori", viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello "split payment" che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, dunque, dovranno applicare lo "split payment" per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte.
Le modifiche alla disciplina previste dal decreto legge approvato in via preliminare dal Governo si rendono efficaci a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "“Maxi” estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego