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Data Titolo Sezione Autore
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1171 to 1180 of 2397
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Titolo: Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA   Data : 26/04/2017
Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA
Il DL 24.4.2017 n. 50 prevede, a partire dal 1.7.2017, l'estensione del meccanismo dello "split payment" (art. 17-ter del DPR 633/72) a:
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti pubblici territoriali e società controllate dalle stesse;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.
La novità, finalizzata a prevenire le frodi IVA nell'ambito delle forniture alla P.A., comporterà per i soggetti passivi IVA:
- con riguardo all'esercizio dell'attività commerciale, la necessità di istituire un "codice IVA" specifico per il meccanismo dello "split payment";
- un possibile maggiore fabbisogno finanziario, soprattutto per i contribuenti che liquidano l'imposta mensilmente, a fronte dell'impossibilità di compensare l'IVA a debito derivante dal ciclo attivo con l'imposta a credito del ciclo passivo. La descritta conseguenza non riguarderà le società che già effettuavano operazioni attive nei confronti della P.A. (soggette, quindi, a "split payment").
Fonte: DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Effetti dello split payment “allargato” simili a quelli del reverse charge" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego