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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
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Titolo: Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci   Data : 03/05/2017
Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2017 n. 54, la mancata indicazione dei dati relativi alle assegnazioni ai soci di immobili non strumentali nel quadro RQ del modello UNICO SP da parte delle società di persone in liquidazione nel 2016: - non determina la perdita delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 - 120 della L. 208/2015 (c.d. "assegnazione agevolata"); - perché trova applicazione il principio secondo cui l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da "comportamenti concludenti" del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (cfr. art. 1 del DPR 442/97). L'Amministrazione finanziaria supera quindi l'impostazione della circ. 26/2016 (§ 5), per la quale la compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi era condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione. La risoluzione in commento precisa, quindi, che solo per le snc e le sas in liquidazione nel 2016, l'esercizio dell'opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta. In ogni caso, detti soggetti sono tenuti alla redazione di un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta, che potranno inviare all'Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli organi di controllo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.5.2017 n. 54 – Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Assegnazione agevolata anche per snc e sas in liquidazione nel 2016" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego