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18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego

Records 1061 to 1070 of 2397
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Titolo: INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC   Data : 03/05/2017
INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC
Con la circ. 2.5.2017 n. 80, l'INPS ha illustrato le novità legislative introdotte dal DL 50/2017 e fornito istruzioni operative per il rilascio del documento unico contributivo (DURC) a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata. In particolare, l'Istituto di previdenza chiarisce che: - la procedura escluderà dall'invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l'agente della riscossione, al momento dell'effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell'INPS; - previa conferma da parte dell'agente della riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente, l'operatore provvederà all'aggiornamento manuale qualora, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il contribuente segnali l'avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del DL 193/2016; - i documenti rilasciati ai sensi dell'art. 54 co.1 del DL 50/2017 saranno "etichettati" dalla procedura Durc On Line per consentire l'attuazione della previsione del successivo co. 2 sulle conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento.
Fonte: Circolare INPS 2.5.2017 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Con la domanda di adesione alla definizione agevolata DURC regolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego