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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche   Data : 04/05/2017
Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche
Con la ris. 3.5.2017 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di piante aromatiche quali basilico, rosmarino, salvia e origano sono soggette ad aliquota IVA del 5%, purché tali prodotti, così come individuati dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72, non siano ceduti unitamente ad altre tipologie di piante aromatiche.
Pertanto, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%:
- le confezioni contenenti un misto di aromi composto sia dalle piante di cui al n. 1-bis) della Tabella citata, sia da altri tipi di piante;
- un prodotto costituito da più vasi, contenenti piante allo stato vegetativo di diversi tipi, qualora le piante soggette ad aliquota IVA del 5% non siano vendibili separatamente dalle altre.
Non rileva, a tal proposito, la circostanza che le piante soggette ad aliquota IVA ridotta siano prevalenti, in peso o in valore, rispetto agli altri tipi di piante ceduti nell'ambito della stessa confezione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Confezioni di piante aromatiche miste con aliquota IVA del 22%" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego