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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro   Data : 08/05/2017
Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro
E' stata elevata, a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018, la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92), da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 10 del DL 50/2017).
Quindi, se il valore dell'atto (dunque, nella maggioranza delle ipotesi, la maggiore imposta contestata) non è superiore a 50.000,00 euro:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Elevata a 50.000 euro la soglia per il reclamo/mediazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego