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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017   Data : 10/05/2017
Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017
In base all'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto medesimo (vale a dire l'anno in cui l'imposta diviene esigibile).
Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA previsto dal DL 50/2017 non è compatibile con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione delle fatture, nei termini di emissione dell'autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
Quest'ultima norma consente, infatti, al cessionario o committente di un'operazione, il quale non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, di regolarizzare la cessione o prestazione ricevuta presentando entro 30 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'autofattura in duplice esemplare e una ricevuta del versamento dell'imposta dovuta.
La Cassazione, con sentenza 3.8.2001 n. 10646, ha affermato che l'emissione dell'autofattura da regolarizzazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa non precludono all'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
È evidente, quindi, che il termine introdotto dal DL 50/2017 per l'esercizio della detrazione sarebbe disallineato rispetto a quello derivante dalla regolarizzazione mediante autofattura.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego