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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017   Data : 10/05/2017
Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017
In base all'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto medesimo (vale a dire l'anno in cui l'imposta diviene esigibile).
Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA previsto dal DL 50/2017 non è compatibile con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione delle fatture, nei termini di emissione dell'autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
Quest'ultima norma consente, infatti, al cessionario o committente di un'operazione, il quale non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, di regolarizzare la cessione o prestazione ricevuta presentando entro 30 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'autofattura in duplice esemplare e una ricevuta del versamento dell'imposta dovuta.
La Cassazione, con sentenza 3.8.2001 n. 10646, ha affermato che l'emissione dell'autofattura da regolarizzazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa non precludono all'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
È evidente, quindi, che il termine introdotto dal DL 50/2017 per l'esercizio della detrazione sarebbe disallineato rispetto a quello derivante dalla regolarizzazione mediante autofattura.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego