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30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
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Titolo: Riviste le violazioni in tema di reverse charge   Data : 17/05/2017
Riviste le violazioni in tema di reverse charge
Nella circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 viene esaminato il sistema sanzionatorio in tema di reverse charge, alla luce delle novità apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, specificando che opera il favor rei con il limite dell'atto impositivo ormai definitivo.
Tra l'altro, si specifica che:
- la procedura che consente al cessionario/committente di regolarizzare l'operazione quando il cedente/prestatore non ha emesso fattura o l'ha emessa ma irregolare, normata dall'art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97, non opera per le cessioni intracomunitarie, posto che l'art. 46 co. 5 del DL 331/93 non è stato implicitamente abrogato (per queste, comunque, c'è la sanzione del co. 9-bis per l'omessa regolarizzazione);
- ove il reverse charge sia stato indebitamente applicato, la sanzione del co. 9-bis.2. trova applicazione solo in casi, come quello della stabile organizzazione occulta, in cui vige incertezza sul regime IVA applicabile, mentre se non vi sono incertezze il disconoscimento del reverse charge legittima le consuete sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97;
- nel caso di cui al punto precedente, così come nell'indebita emissione di fattura con IVA, le sanzioni fisse (da 250,00 euro a 10.000,00 euro) applicabili, a seconda dei casi, nei confronti del cliente o del fornitore, vanno computate prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo fornitore o cliente, non la singola operazione.
Inoltre, l'Agenzia nella circ. 11.5.2017 n. 16, specifica che il regime previsto per l'indebito assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile in caso di operazioni esenti o non imponibili trova applicazione, in generale, per le operazioni inesistenti in reverse charge (si allude al comma 9-bis.3 dell'art. 6 del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 24.9.2015 n. 158).
Quindi, in caso di operazioni inesistenti (da quanto emerge dalla circolare, sembra possa trattarsi di inesistenza sia oggettiva sia soggettiva), da un lato, l'Ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando così di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.
Detta conclusione trova conferma nella modifica, apportata, sempre dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, all'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, per effetto della quale l'IVA su operazioni inesistenti non è più dovuta da "chiunque" l'abbia addebitata, ma dal cedente/prestatore.
Viene completamente sconfessata la presa di posizione di Cass. 9.8.2016 n. 16679, che legittimava la negazione della detrazione e le sanzioni proporzionali piene da dichiarazione infedele e indebita detrazione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2017 - "Operazioni inesistenti in reverse charge non fanno perdere la detrazione" "Errori sul reverse charge meno cari"- Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego