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Data Titolo Sezione Autore
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
04/11/2015 Quali i soggetti esclusi dalla Patent box? S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
04/11/2015 Ai professionisti super ammortamento pieno nel 2015 S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale   Data : 29/05/2017
Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale
In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l’altro, come:
- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell’operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell’operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati “Organismi di autoregolamentazione”, come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell’abrogazione dell’archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell’attuale archivio unico.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego