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Data Titolo Sezione Autore
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
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Titolo: Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale   Data : 29/05/2017
Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale
In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l’altro, come:
- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell’operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell’operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati “Organismi di autoregolamentazione”, come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell’abrogazione dell’archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell’attuale archivio unico.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego