Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado   Data : 29/05/2017
INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado
L'INPS, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla NASpI, ossia:
- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In passato, l'Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza (circ. INPS 12.5.2015 n. 94), ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, elencati dall'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001, cioè il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche "parenti o affini entro il terzo grado".
Con il messaggio in esame, invece, l'INPS si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte costituzionale, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.
Fonte: Messaggio INPS 2178/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Il congedo straordinario per parenti e affini di disabili non rileva ai fini NASpI" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego