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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado   Data : 29/05/2017
INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado
L'INPS, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla NASpI, ossia:
- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In passato, l'Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza (circ. INPS 12.5.2015 n. 94), ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, elencati dall'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001, cioè il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche "parenti o affini entro il terzo grado".
Con il messaggio in esame, invece, l'INPS si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte costituzionale, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.
Fonte: Messaggio INPS 2178/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Il congedo straordinario per parenti e affini di disabili non rileva ai fini NASpI" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego