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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017   Data : 31/05/2017
Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017
Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.
La possibilità di aumentare i tributi locali, inoltre, riguarda soltanto la tassa rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito, invece, che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI (ad esempio riducento l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentando la TASI dallo zero al 2,4 per mille) anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti (in tal senso si era già espressa la ris. 2/DF/2016).
Fonte: Risoluzioni Min. Economia e Finanze 29.5.2017 n. 1 e 2/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2017 - "I Comuni in disavanzo possono aumentare TARI e contributo di sbarco" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego