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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro   Data : 01/06/2017
Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro
Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.
È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:
- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Verso l’eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE" - Marani
Sezione:   Autore : S.M.Perego