Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA   Data : 01/06/2017
Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA
Con l’approvazione, nella giornata di ieri, 31.5.2017, degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (dunque, entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta), e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del DL 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dall’1.1.2017. In tal modo, viene previsto un periodo transitorio, così che l’IVA divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta secondo i termini precedentemente stabiliti dall’art. 19 del DPR 633/72 (rispettivamente, entro il 30.4.2018 ed entro il 30.4.2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2017 - "Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego