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10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Novità dall’INPS sul "bonus bebè" S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego

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Titolo: Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730   Data : 13/06/2017
Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730
Con la ris. 9.6.2017 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti.
Al riguardo, va ricordato che:
- l'art. 1 co. 184 della L. 208/2015 ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10% in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, tali emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- la circ. Agenzia delle Entrate 28/2016 ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.
Laddove il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 67 - Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "In dichiarazione compensi per premi di risultato e benefit in campi distinti" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego