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23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego

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Titolo: Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016   Data : 19/06/2017
Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016
Nella ris. 16.6.2017 n. 3/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine scade il 30.6.2017 con riferimento all'anno 2016, i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, al fine di beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Il co. 12-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Quindi, nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, l'obbligo dichiarativo non sussiste.
Di contro, secondo il Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente (l'autore, peraltro, evidenzia che le qualifiche di CD e IAP sono conosciuti e conoscibili dai Comuni).
Fonte: Ris. Min. Economia e finanze 16.6.2017 n. 3/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2017 - "Nessun obbligo dichiarativo per CD e IAP ai fini dell’esenzione IMU" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego