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Data Titolo Sezione Autore
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego

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Titolo: Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016   Data : 19/06/2017
Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016
Nella ris. 16.6.2017 n. 3/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine scade il 30.6.2017 con riferimento all'anno 2016, i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, al fine di beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Il co. 12-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, infatti, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Quindi, nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, l'obbligo dichiarativo non sussiste.
Di contro, secondo il Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente (l'autore, peraltro, evidenzia che le qualifiche di CD e IAP sono conosciuti e conoscibili dai Comuni).
Fonte: Ris. Min. Economia e finanze 16.6.2017 n. 3/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2017 - "Nessun obbligo dichiarativo per CD e IAP ai fini dell’esenzione IMU" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego