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Data Titolo Sezione Autore
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS   Data : 20/06/2017
Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS
Con il messaggio 16.6.2017 n. 2499, l’INPS ha fornito indicazioni circa l’operatività degli incentivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello, ricordando che il relativo regime contributivo, ridotto e differenziato tra aziende che superano o meno i nove dipendenti, è disciplinato dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006.
Considerato tale regime contributivo:
- gli incentivi previsti dall'art. 32 del DLgs. 150/2015 (applicabili alle assunzioni effettuate dal 24.9.2015 al 31.12.2017), tra cui la riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10%, si applicano a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale;
- lo sgravio triennale del 100% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (art. 22 co. 1 della L. 183/2011), che trovava applicazione per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio 1.1.2012-31.12.2016, è alternativo rispetto a quello previsto dall'art. 32. Pertanto, il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui all'art. 22 non può, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata dello sgravio stesso, fruire anche dei benefici ex art. 32 del DLgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Fonte: Messaggio INPS 16.6.2017 n. 2499 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2017 - "Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego