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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario   Data : 26/06/2017
Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario
I contribuenti che, fino al 2016, hanno applicato il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e che, dal 2017, applicano quello forfetario (ex L. 190/2014), nel 2017 non sono tenuti al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento. Infatti, in assenza di una disciplina specifica, operano le regole generali.
Nel 2017 non è dovuto neppure più l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.
Infine, i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi) devono corrispondere anche l'acconto IRPEF 2017 (con i codici tributo propri di tale imposta), a condizione che l'importo del rigo RN34 ("Differenza") o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego