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24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario   Data : 26/06/2017
Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario
I contribuenti che, fino al 2016, hanno applicato il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) e che, dal 2017, applicano quello forfetario (ex L. 190/2014), nel 2017 non sono tenuti al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l'assenza di una base storica di riferimento. Infatti, in assenza di una disciplina specifica, operano le regole generali.
Nel 2017 non è dovuto neppure più l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2017 non è più soggetto a tale regime.
Infine, i contribuenti che, nel 2016 e nel 2017, applicano uno dei predetti regimi e sono contestualmente titolari di ulteriori redditi assoggettati ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi diversi) devono corrispondere anche l'acconto IRPEF 2017 (con i codici tributo propri di tale imposta), a condizione che l'importo del rigo RN34 ("Differenza") o RN61 colonna 4 (se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2017 PF risulti pari o superiore a 52,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2017 - "Acconti d’imposta con regole variabili per il passaggio tra regimi agevolati" - Fornero - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego