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19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA   Data : 06/12/2017
Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA
In generale, al fine di determinare l'IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all'1.1 dell'anno di imposizione.
Un'eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d'anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l'1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell'anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l'ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall'attività di accertamento compiuta dall'ufficio, deve essere notificata al possessore dell'immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall'ufficio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2017 - "Efficacia delle variazioni catastali in corso d’anno da verificare ai fini IMU" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego