Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
27/04/2018 INPS disponibili le CU ma i CAF e gli intermediari ancora aspettano gli inoltri massivi S.M.Perego
27/04/2018 INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti S.M.Perego
27/04/2018 I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA   Data : 06/12/2017
Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA
In generale, al fine di determinare l'IMU e la TASI dovute, occorre fare riferimento alle rendite dei fabbricati vigenti all'1.1 dell'anno di imposizione.
Un'eccezione, tuttavia, riguarda il caso di variazioni in corso d'anno della rendita, effettuata attraverso la procedura DOCFA, a seguito di variazioni nella consistenza degli immobili o a seguito di frazionamento o fusione di più unità. Tale denuncia viene iscritta negli atti catastali come "rendita proposta" ed è immediatamente efficace senza che occorra una previa notifica al contribuente; un frazionamento catastale presentato l'1.3.2017, conseguente ad una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data del DOCFA e non dal primo gennaio dell'anno successivo.
Tale rendita diviene definitiva se, entro 12 mesi, l'ufficio del Territorio/Entrate non provvede a rettificarla. In tal caso, la rendita modificata, quale risulta dall'attività di accertamento compiuta dall'ufficio, deve essere notificata al possessore dell'immobile e diviene efficace a partire dalla data della sua notifica (art. 74 della L. 342/2000). Sul punto, di diversa opinione la Corte di Cassazione il cui orientamento prevalente ritiene corretto far retroagire alla data della variazione edilizia la rendita rettificata dall'ufficio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2017 - "Efficacia delle variazioni catastali in corso d’anno da verificare ai fini IMU" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego