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16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego

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Titolo: La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini   Data : 21/12/2017
La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini
Secondo consolidata giurisprudenza, opera l'art. 1310 c.c. anche in ambito fiscale, dunque gli atti notificati nel termine di prescrizione/decadenza ad uno dei condebitori interrompono il termine per gli altri.
Pertanto, la notifica, entro i termini decadenziali dell'art. 27 del DLgs. 346/90, dell'avviso di liquidazione emesso sulla base della dichiarazione di successione ad un condebitore solidale interrompe la decadenza per gli altri (Cass. 25.5.2017 n. 13248).
In base a questo censurabile principio, la notifica, nei termini ad un condebitore, dell'avviso di accertamento di maggior valore o dell'avviso di liquidazione di riqualificazione degli atti interrompe la decadenza, quindi l'atto nei confronti degli altri condebitori soggiace a termini di prescrizione.
Fonte: Cass. 25.5.2017 n. 13248 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2017 - "Un avviso di liquidazione rimette in termini il Fisco per gli altri coobbligati" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego