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Data Titolo Sezione Autore
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attivitą di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilitą presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
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Titolo: Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili   Data : 10/01/2018
Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili
L'art. 1 co. 922 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dall'1.7.2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art. 164 co. 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Ai fini dell'IVA, per gli acquisti di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, dall'1.7.2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Stando al tenore del nuovo art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA, in assenza del pagamento mediante carte bancarie, dovrebbe riguardare (oltre che l'acquisto di carburanti per autotrazione) anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e per tutti i veicoli stradali a motore, nonché le prestazioni di servizi (es. manutenzioni, riparazioni) relative ai predetti mezzi.
Fonte: L. 205/2017, art. 1 commi 922 e 923 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Pagamento con carta per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego