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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018   Data : 16/01/2018
Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2018 n. 10581 ha approvato il modello IVA 2018 e il modello IVA BASE 2018, riferiti all'anno d'imposta 2017, con le rispettive istruzioni.
Le novità della dichiarazione IVA riferita al 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA (ed ottenere l'esecuzione in via prioritaria) per coloro che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Per quanto riguarda il termine per il versamento del saldo IVA, dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2018, oltre al differimento al 2.7.2018 (con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivi al 16.3), appare possibile l'ulteriore differimento al 20.8.2018 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%) coniugando il disposto dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 con il differimento feriale dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10581 e n. 10671 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Modello IVA al 30 aprile 2018 senza liquidazioni" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego