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20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
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16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
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Titolo: Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza   Data : 18/01/2018
Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17.1.2018 n. 971, decade dall'agevolazione prima casa il soggetto che non abbia trasferito la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, anche ove, di fatto, egli già risiedesse nell'immobile acquistato.
Ai fini della residenza, infatti, non rileva il dato fattuale, ma solo il dato anagrafico. Inoltre, ove il contribuente abbia richiesto tempestivamente il trasferimento di residenza, ma esso non sia andato a buon fine (per assenza del contribuente al momento degli accessi della Polizia municipale), e si sia stato nuovamente richiesto e si sia perfezionato solo dopo il termine di 18 mesi, non è possibile ritenere sussistente il requisito della residenza, anche ove vi siano elementi per dimostrare che il soggetto abitasse l'immobile già anteriormente (bollette energia elettrica e altre utenze).
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 971 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2018 - "Non conta il dato fattuale per la verifica della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego