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28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
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25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
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24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego

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Titolo: Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione   Data : 25/01/2018
Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione
Con l'ordinanza 24.1.2018 n. 1723, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego di un praticante può comportare l'assoggettamento ad IRAP del contribuente (nel caso di specie, consulente finanziario), anche in assenza di ulteriori elementi sintomatici di autonoma organizzazione.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non ci si può limitare ad affermare che l'apporto di un praticante è inidoneo, di per sé, a costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma bisogna valutare se, tramite tale apporto, è stato accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.
La pronuncia della Suprema Corte desta alcune perplessità, dal momento che il tirocinante, anche se, di regola, svolge mansioni non definibili "generiche o meramente esecutive", le compie per le proprie necessità formative e non per creare valore aggiunto in capo all'esercente arti o professioni o al "piccolo" imprenditore.
Fonte: Cass. 24.1.2018 n. 1723 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2018 - "Per l’autonoma organizzazione, apporto del praticante da valutare in concreto" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego