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Data Titolo Sezione Autore
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Rette asili nido – La fattura a chi paga   Data : 01/03/2018
Rette asili nido – La fattura a chi paga
IL 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare le comunicazioni telematiche utili alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Con l’introduzione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate si è sfatata una consuetudine consolidata nel tempo che riguardava l’obbligo di emettere il documento di pagamento, sia essa una semplice ricevuta fiscale che una fattura, al soggetto che materialmente eseguiva il pagamento.
D'altronde le detrazioni seguono il principio di cassa ma anche il soggetto che effettivamente sostiene la spesa.
Questa consuetudine è stata stravolta per le spese sanitarie e per le rette dell’asilo nido. Le predette spese, se documentate da un tiket, da una fattura, oppure da qualsiasi altro documento, devono essere intestate al minore sebbene lo stesso non disponga di alcuna capacità economica.
Sarà, successivamente, onere del soggetto che ha sostenuto la spesa provarlo al fine di ottenere le spettanti detrazioni.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego