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Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici   Data : 09/04/2018
INPS – Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici
Con la circ. n. 62/2018, l'INPS ha illustrato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili dall'1.1.2019 per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita disposto, in attuazione dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010, dal DM 5.12.2017.
In sintesi, a decorrere dalla predetta data (fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dall'1.1.2016 per effetto del DM 16.12.2014), i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata sono ulteriormente incrementati di 5 mesi, mentre i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per i soggetti che perfezionino il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote", sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Pertanto, in termini generali, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto per gli iscritti all'AGO e alla Gestione separata per il periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2020 sarà pari a 67 anni.
Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito contributivo previsto, sempre per il biennio 2019/2020, sarà pari a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, nonché a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Fonte: DM 5.12.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze - Circolare INPS 4.4.2018 n. 62 – Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2018 - "Dal 2019 pensione di vecchiaia a 67 anni" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego