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Data Titolo Sezione Autore
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
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Titolo: INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti   Data : 27/04/2018
INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti
Con la circ. 20.4.2018 n. 66, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a seguito delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con il DM 24.2.2016.
In particolare, l'INPS evidenzia una prima novità costituita dalla possibilità, per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, mentre la disciplina previgente fissava a tale età il limite massimo per la fruizione.
In secondo luogo, si evidenzia come, invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorra dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso nel nostro Paese nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Fonte: Circolare INPS 20.4.2018 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Gestione separata, per l’indennità di maternità non conta l’età del minore adottato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego