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18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
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18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego
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Titolo: Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB   Data : 27/04/2018
Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB
L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale perfezionata ai sensi dell'art. 1 co. 566 della L. 232/2016 retroagisce, quanto ad effetti, all'1.1.2017. Pertanto, occorre neutralizzare i costi e i ricavi relativi all'immobile imputati al reddito d'impresa nel periodo che va dall'1.1.2017 alla data dell'estromissione, iscrivendo invece il reddito dell'immobile nel quadro RB del modello REDDITI con riferimento a tutto l'anno solare (per tutto l'anno solare, infatti, l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dalla persona).
La liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze avviene nell'apposito prospetto del quadro RQ, nel quale occorre evidenziare in modo distinto il valore normale (o catastale) dell'immobile estromesso, il suo costo fiscalmente riconosciuto e la base imponibile, calcolata per differenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2018 - "I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego