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07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego

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Titolo: Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo   Data : 02/05/2018
Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo
A partire dal 2.5.2018, i contribuenti, per i quali è resa disponibile la dichiarazione precompilata, possono:
- accettare i modelli 730/2018 precompilati, così come predisposti dall'Agenzia delle Entrate, oppure modificarli effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché procedere con il relativo invio;
- modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, per i quali, invece, è possibile procedere con l'invio all'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10.5.2018.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell'accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Al contrario, l'esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Occorre considerare che a fronte del fatto che il contribuente negli anni precedenti non abbia portato in detrazione le spese mediche rimborsate, anche in anni differenti, da fondi e casse di assistenza, gli importi ottenuti a rimborso figurano tra i rediti da tassare nella precompilata ad aliquote IRPEF superiori al 19%, aliquote con la quale le spese mediche sono portate in detrazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Da domani è possibile accettare i 730 precompilati" - Negro – Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego