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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
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Titolo: Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”   Data : 02/05/2018
Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 19.4.2018, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l'anno 2018, va applicato il coefficiente 1,01.
Fonte: art. 1 DM 19.4.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Nuovi coefficienti 2018 per i fabbricati del gruppo catastale D" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego