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Data Titolo Sezione Autore
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali   Data : 17/05/2018
730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali
Quando il contribuente si rivolge al CAF oppure all’intermediario per la compilazione del suo modello 730 deve consegnare tutti gli originali, siano esse fatture o scontrini, per poter usufruire delle detrazioni e/o delle deduzioni d’imposta.
Certo è che a differenza del precompilato messo a disposizione dall’AdE in cui si rilevano gli acquisti di farmaci ad uso umano oppure ad uso veterinario ai CAF ed agli intermediari è praticamente impossibile riconoscere la tipologia di spesa nella lettura dello scontrino stesso.
Gli scontrini rilasciati dalle farmacie non riportano alcuna descrizione che possa agevolare sia il contribuente stesso che i CAF e gli intermediari alla destinazione della spesa al rigo E1 oppure al rigo E8 da evidenziare con il codice 29.
In entrambi i casi la spesa ammessa in detrazione deve sottostare ad una franchigia minima pari ad euro 129,11 ed inoltre la detrazione per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Nelle informazioni messe a disposizione dell’AdE da parte delle farmacie la tipologia di spesa appare chiara ma così non è per i contribuenti. Occorre inoltre considerare che alcuni farmaci ad uso umano possono essere utilizzati anche per gli animali e viceversa.
Che senso ha continuare a recuperare il 19% solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, inoltre, con la possibilità di vedersi contestare la detrazione da parte dell’AdE. Già in altre e numerose occasioni ho sostenuto che avrebbe più senso eliminare queste tipologie di detrazioni e riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura, magari ridotta al 10%, direttamente al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta a favore della farmacia potrebbe, dalla stessa, essere usufruito in compensazione nel modello F24.
Così facendo si avrebbe un notevole risparmio sia da parte del contribuente, sia da parte dei CAF e degli intermediari, ma soprattutto da parte dell’Agenzia che non dovrebbe più procedere all’accertamento di cui all’art. 36-ter del DPR 600/72 spuntando scontrino per scontrino.
Stefano M. Perego – News su www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego