| Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità
A partire dall'1.1.2019, in attuazione della direttiva 1065/2016/UE, il trattamento IVA relativo alla cessione di buoni acquisto (voucher) dovrà essere differenziato a seconda che si tratti di buoni "monouso" ovvero di buoni "multiuso".
Nel primo caso, ogni trasferimento del buono equivale all'effettuazione dell'operazione cui lo stesso dà diritto; nel secondo caso, l'IVA viene applicata soltanto al momento dell'effettivo utilizzo del buono.
Tuttavia, secondo quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 8/2018 in merito ai buoni carburante, per i voucher "monouso" emessi fino al 31.12.2018 potrà essere ancora applicato il trattamento IVA finora previsto dalla prassi ministeriale, con applicazione dell'imposta soltanto al momento dell'utilizzazione.
A parere degli Autori, tali chiarimenti potrebbero applicarsi anche ai voucher emessi per l'erogazione di servizi di welfare aziendale, posto che, a partire dall'1.1.2016, i benefit di cui all'art. 51 co. 2 e 3 del TUIR possono essere erogati anche mediante l'emissione di voucher.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 |