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Titolo: Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico   Data : 16/07/2018
Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico
Nell'ambito del convegno del 3.7.2018, organizzato dall'ODCEC di Torino con la partecipazione di alcuni esponenti dell'Agenzia delle Entrate, sono stati affrontati alcuni temi di rilievo in materia di fatturazione elettronica.
In particolare, pur ricordando l'importanza del servizio di registrazione messo a disposizione dall'Agenzia, mediante il quale i soggetti passivi possono indicare al Sistema di Interscambio il canale di ricezione delle fatture elettroniche, è stato osservato che, qualora il soggetto passivo preferisca ricevere le fatture mediante canali differenti, in ragione della presenza di più sedi dell'attività indipendenti fra loro, la registrazione dell'unico indirizzo potrebbe non costituire una scelta ottimale.
Inoltre, nell'ambito dei lavori del convegno è emersa la possibilità di una semplificazione con riguardo alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 in via facoltativa. A tal proposito, è stato affermato che, nelle ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non risulta ancora obbligatoria, il soggetto acquirente dovrebbe poter rifiutare il formato elettronico previsto dalle nuove disposizioni, senza che ciò impedisca all'emittente di gestire la medesima fattura come elettronica.
Altresì, Con la nota congiunta diffusa il 3.7.2018, ANC e Confimi Industria hanno espresso alcune perplessità in merito ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 con riguardo al termine di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio previsto nell'ambito della nuova disciplina di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
L'Agenzia, limitatamente alla fase di prima applicazione delle nuove norme, ha ammesso la possibilità di trasmettere la fattura elettronica al SdI anche oltre il giorno di effettuazione dell'operazione, purché con un ritardo minimo e comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta.
Secondo le associazioni, però, tale asincronia dovrebbe essere ammessa anche a regime, ossia oltre la fase di prima applicazione della nuova disciplina, al fine di tener conto in modo adeguato dei normali impedimenti che interessano gli operatori e che non consentono di trasmettere la fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Con riguardo ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 relativamente all'ambito di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica a partire dall'1.7.2018, gli Autori rilevano, fra l'altro, quanto segue:
- sono comprese nel predetto obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia per veicoli destinati a circolare su strada (es. ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, autobus, autotreni, ecc.);
- sono escluse, invece, le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, nonché i rifornimenti a veicoli non destinati a circolare su strada (es. aeromobili, imbarcazioni, trattori agricoli e forestali);
- è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica qualora, al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego del carburante il quale risulta idoneo a essere utilizzato per uso autotrazione oppure per usi diversi;
- qualora non sia obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, è ancora possibile avvalersi della scheda carburante sino al 31.12.2018. Tuttavia, tale utilizzo è "di fatto" superfluo, in quanto il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2018 - "Scelte differenziate per la ricezione della fattura elettronica" - Bilancini – Rossi - Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2018 - "Riserve di ANC e Confimi sui tempi di trasmissione della fattura elettronica" – Redazione - Nota ANC-Confimi Industria 3.7.2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego