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Titolo: Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive   Data : 09/08/2018
Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive
Nella circ. 1.8.2018 n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha, tra il resto, chiarito che l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, per "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti" dalle "federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", trova tuttora applicazione, non essendo stata abrogata dalla riforma del Terzo settore attuata dal DLgs. 117/2017.
Inoltre, la circolare ha precisato che nell'esenzione rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, che i singoli tesserati presentano a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto si tratta di documentazione necessaria per eseguire i rimborsi, il cui rilascio viene quindi "richiesto" dalle Federazioni, proprio come specificato dalla norma.
L'esenzione - conclude la circolare - trova applicazione non solo alle federazioni sportive nazionali, ma anche alle "Discipline Sportive Associate".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.8.2018 - "Esenzione dal bollo per le federazioni sportive ancora valida" – Mauro - Circolare Agenzia Entrate 1.8.2018 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2018 - "Regime forfetario per ASD e SSD anche senza comunicazione alla SIAE" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego