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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie   Data : 17/09/2018
 
 
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie
La guida dell'Agenzia delle Entrate settembre 2018, recante "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", evidenzia le tipologie di spese sanitarie che possono beneficiare di agevolazioni fiscali.
In relazione alle spese mediche, infatti, sono previste diverse agevolazioni:
- possono essere deducibili dal reddito complessivo IRPEF le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR;
- può spettare la detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR. In questo caso, la detrazione spetta solo per la parte delle spese sanitarie che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.9.2018 - "La scelta di rateizzare la detrazione per le spese sanitarie è irrevocabile" – Zeni - Guida Agenzia Entrate settembre 2018
Sezione:   Autore : S.M.Perego