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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018   Data : 12/11/2018
Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018
Il giorno 30.11.2018 è il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018. Con riguardo a tale adempimento, si rileva, fra l'altro, quanto segue:
- sono esonerati i soggetti passivi IVA non obbligati a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010);
- è necessario compilare un modulo VP per ogni liquidazione d'imposta compresa nel periodo di riferimento, dunque, tre moduli VP per i contribuenti "mensili" e un modulo VP per quelli "trimestrali";
- ai fini della predisposizione del file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet della stessa oppure un software di mercato conforme alle specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214;
- nell'ipotesi di scarto del file trasmesso entro la citata scadenza, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018 - "Tempi diversi per comunicazione dati liquidazioni e fatture" - Gazzera - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego