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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 Obbligo di dichiarazione TASI per gli immobili locati dagli ENC S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego

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Titolo: Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018   Data : 12/11/2018
Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018
Il giorno 30.11.2018 è il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al terzo trimestre 2018. Con riguardo a tale adempimento, si rileva, fra l'altro, quanto segue:
- sono esonerati i soggetti passivi IVA non obbligati a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche (art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010);
- è necessario compilare un modulo VP per ogni liquidazione d'imposta compresa nel periodo di riferimento, dunque, tre moduli VP per i contribuenti "mensili" e un modulo VP per quelli "trimestrali";
- ai fini della predisposizione del file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il software messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet della stessa oppure un software di mercato conforme alle specifiche tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214;
- nell'ipotesi di scarto del file trasmesso entro la citata scadenza, la comunicazione si considera comunque tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018 - "Tempi diversi per comunicazione dati liquidazioni e fatture" - Gazzera - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego