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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi   Data : 27/11/2018
Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi
Un aspetto che potrebbe ostacolare l'accesso al regime forfetario, dal 2019, è rappresentato dall'importo dell'IVA a debito che deve essere restituita all'Erario per effetto della rettifica della detrazione su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
L'aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'imposta dovrebbe essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente. Pertanto, per i soggetti che accedono al regime forfetario dal 2019, l'IVA oggetto di rettifica va versata in unica soluzione entro il prossimo 16.3.2019. Sotto questo profilo, la disciplina del regime forfetario differisce da quella del regime di vantaggio, nel quale il versamento poteva avvenire, invece, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.
La problematica si pone in modo particolare quest'anno, perché l'ampliamento del regime - che dovrebbe essere introdotto dal Ddl. di bilancio 2019 - a soggetti con ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro porta a coinvolgere soggetti più strutturati.
Un problema attualmente irrisolto è dato dal fatto che nel prevedere l’aumento della soglia per aderire al regime forfetario il Ddl di bilancio 2019, nelle bozze, non ha previsto la deducibilità dei contributi previdenziali pagati prima dell’applicazione della tassazione forfetaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.11.2018 - "La rettifica della detrazione può compromettere l’accesso al forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego