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16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 DURC - Nuovo sistema di gestione - messaggio INPS 4277/2015 S.M.Perego

Records 2101 to 2110 of 2397
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Titolo: Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico   Data : 27/11/2018
Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico
I soggetti passivi possono scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP). La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all'invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al SdI (al termine del quale verrà associato al canale il "codice destinatario") o avvalendosi di un canale già accreditato (ad es. quello della propria software house di fiducia).
La comunicazione ai fornitori dell'indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare pressoché superflua nell'ipotesi in cui il soggetto passivo avesse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura. In questo caso è necessario indicare, nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000"; il SdI renderà, sempre, disponibile la fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente.
Occorre precisare che il canale accreditato prende il nome di ”Indirizzo Telematico” e tale “Indirizzo Telematico” può anche non essere comunicato ai fornitori i quali possono essere esclusivamente informati che ci si avvale del c.d. “Indirizzo Telematico”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2018 - "Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è “automatico”" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego