Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica
Con gli emendamenti al Ddl. di conversione in legge del DL 119/2018, approvati dal Senato:
- è stabilito che, per il periodo di imposta 2019, saranno esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA obbligati all'invio del dati al Sistema tessera sanitaria, per i soli dati ivi trasmessi; resta, pertanto, l’obbligo per le parcelle emesse in presenza di opposizione da parte dei pazienti e per le fatture di acquisto;
- si prevede la definizione di specifiche regole tecniche per le fatture elettroniche emesse dagli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (ad es. telecomunicazioni), riferite a contratti stipulati con i consumatori finali prima dell'1.1.2005;
- è fatto divieto a SOGEI di avvalersi di servizi di soggetti terzi per espletare il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle Entrate offre gratuitamente ai contribuenti;
- sarà possibile, previa definizione delle regole attuative, trasmettere la totalità dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria;
- è introdotta la possibilità di conservazione del registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72 esclusivamente in formato elettronico;
- è prorogato sino al 30.6.2022 il meccanismo del reverse charge per cellulari, tablet PC, laptop, altri prodotti elettronici e per le operazioni nel settore energetico (art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2018 - "Esonero dall’e-fattura per chi trasmette al Sistema TS i dati del 2019" – Greco – Essepigroup.it – “Le novità contenute nelle FAQ dell’AdE” - S.M.Perego
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