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06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego

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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego