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06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego

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Titolo: Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA   Data : 27/12/2018
Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA
Con riguardo agli obblighi di fatturazione in modalità elettronica, decorrenti dall'1.1.2019, per comprendere se l'emissione deve avvenire in modalità elettronica ovvero se è ancora possibile l'emissione analogica, si fa riferimento al momento in cui il documento deve essere emesso (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
È, dunque, essenziale determinare ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 qual è il momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi posta in essere, salvo che la fattura sia emessa su base volontaria anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione.
Il momento di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, e il momento di ricezione del documento, da parte del cessionario o committente, hanno effetti sul momento a decorrere dal quale l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 esclude dal computo nella liquidazione IVA di dicembre 2018 ovvero dalla determinazione del credito IVA annuale 2018 l'imposta a credito emergente dalle fatture ricevute e registrate tra l'1.1.2019 e il 15.1.2019, ancorché relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego