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Data Titolo Sezione Autore
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attivitą di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilitą presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
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Titolo: Nuovo Regime forfetario Novitą   Data : 07/01/2019
Nuovo Regime forfetario Novità
La nuova causa di esclusione dal regime forfetario ex L. 190/2014 connessa al possesso di partecipazioni è stata riformulata dalla L. 145/2018. Non possono utilizzare il regime per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività:
- possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione, è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, nonché alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. A tal proposito, sarebbe opportuno che venisse ammesso l'utilizzo del regime anche nel caso in cui la partecipazione sia dismessa entro il termine del periodo d'imposta 2019 in cui si applica il riformato regime di favore, ma il punto deve trovare ancora una conferma ufficiale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Il possesso di partecipazioni in imprese familiari esclude dal forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego