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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Codice destinatario   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica – Codice destinatario
Erroneamente diverse software house hanno previsto la compilazione sia del codice destinatario che dell’indirizzo e-mail Pec quando il soggetto è titolare di Partita Iva.
Si ricorda che l’indirizzo telematico inserito direttamente sul sito di “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE prevale rispetto a qualsiasi altra informazione in possesso del soggetto emittente/trasmittente.
Per la trasmissione delle FE, in generale, è sufficiente indicare quale codice destinatario 7 zeri “0000000” e non è assolutamente necessario riportare anche un indirizzo e-mail Pec poiché tutto quanto transita sulla Pec deve essere conservato digitalmente, pertanto soggetto a firma digitale ed apposizione di marcatura temporale.
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è in grado sia di verificare la presenza di un codice destinatario diverso da quello riportato dal soggetto trasmittente e di indirizzare le fatture correttamente oltre che a metterle a disposizione dell’area riservata.
Risulta, quindi, inutile fornire la propria mail Pec ai fornitori, specie per quei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario e/o per il regime dei minimi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego