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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego

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Titolo: Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche   Data : 15/02/2019
 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, il 18.2.2019 costituisce il termine per emettere le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, le suddette sanzioni non si applicano, nel primo semestre del 2019, se le fatture sono emesse in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica del mese di riferimento.
Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa successivamente alla scadenza richiamata, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva, è prevista la riduzione delle sanzioni dell'80%.
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni non trova applicazione, però, con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'IVA. Pertanto, se il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura, versa l'imposta oltre i termini previsti, la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 si applica in misura piena, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego